Divorzio: chi paga gli alimenti, assegno di mantenimento e divorzile

divorzio

Si sa, divorziare non è mai un percorso facile, né a livello legale, tra pratiche burocratiche e decisioni economiche, né a livello emotivo. Avere una spiegazione chiara di cosa dice la legge italiana per quanto riguarda gli alimenti e conoscere la differenza tra i vari tipi di assegni (di mantenimento, di divorzio e alimentare) è già un grande aiuto e noi te lo diamo in questo articolo.

Diritto agli alimenti

La legge italiana si pronuncia così: “Secondo l’art.433 c.c, il diritto agli alimenti consiste in una prestazione a carattere patrimoniale effettuata da un soggetto obbligato all’interno del gruppo familiare, nei confronti del familiare che versi in stato di bisogno. Dato il carattere personale e patrimoniale speciale, è un diritto indisponibile, irripetibile e incedibile, non può formare oggetto di pignoramento, rinunzia o transazione e non è soggetto a prescrizione.”

Per avere il diritto all’assegno alimentare, è necessario che:

  • il beneficiario sia in uno stato di bisogno, cioè che non sia in grado di sostenere le spese di vitto, alloggio e cure mediche;
  • il beneficiario sia in una condizione di incapacità di provvedere al proprio sostentamento economico;
  • il soggetto obbligato a pagare gli alimenti abbia una capacità economica adeguata;
  • sia presente un vincolo relazionale con il beneficiario.

Come si calcolano gli alimenti

L’ammontare dell’assegno riguardante gli alimenti viene calcolato in base alla situazione economica di chi è obbligato a versarlo e a quella del beneficiario.

Per calcolare la somma definitiva bisogna verificare se il beneficiario possiede eventuali altre fonti di reddito (ad esempio grazie a proprietà o altre attività) che gli consentono di provvedere alle proprie spese. Se così non fosse, gli alimenti dovranno garantire a chi ne beneficia vitto, alloggio, cure mediche e copertura di tutte le spese necessarie alla sopravvivenza.

Il pagamento dell’assegno alimentare può subire un aumento, una riduzione o addirittura cessare in base al variare delle condizioni economiche delle due parti. Inoltre, Il Giudice può decidere di revocare l’assegno in caso di condotta inadeguata del beneficiario.

Il soggetto obbligato ha due opzioni: pagare un assegno periodico oppure, sicuramente meno fattibile in caso di una separazione, può proporre al beneficiario di vivere nella sua casa.

Chi paga gli alimenti

Avere un legame (di parentela, affinità o adozione) con il beneficiario è condizione imprescindibile per essere soggetto all’obbligo di assegno alimentare. In Italia esiste una gerarchia, basata sull’intensità del legame tra le parti, che consente di decidere chi debba versare gli alimenti.

Il primo soggetto obbligato a pagare l’assegno alimentare è il coniuge, ma in caso non fosse in grado di sostenere la spesa, si seguirebbe quest’ordine: i figli, anche adottivi; i discendenti più prossimi; i genitori (in loro assenza i loro ascendenti prossimi); gli adottanti; i generi e le nuore; i suoceri; i fratelli e le sorelle germani e i fratelli e le sorelle unilaterali.

Se esistessero più soggetti obbligati a pagare l’assegno alimentare, la somma totale verrebbe suddivisa tra loro in base alla condizione economica di ciascuno, oppure il Giudice potrebbe decidere di obbligare provvisoriamente una sola persona.

In caso abbiate bisogno di una consulenza legale sul tema, suggeriamo di rivolgervi allo studio Raffaglio, avvocato divorzista a Verona.

Differenze tra assegno di divorzio, di mantenimento e degli alimenti

Dopo aver fatto chiarezza sugli alimenti, veniamo alla spiegazione delle differenze tra gli assegni esistenti:

  • l’assegno di divorzio assicura l’autosufficienza economica e deve essere versato dopo il divorzio, ma solo se il coniuge con il reddito più basso non è in grado di mantenersi o non può lavorare;
  • l’assegno di mantenimento consente al coniuge in condizioni economiche di svantaggio di mantenere lo stesso tenore di vita del matrimonio;
  • l’assegno alimentare deve essere versato in caso di reale bisogno di una parte che non è in grado di provvedere al proprio sostentamento economico (alimenti, alloggio, cure mediche) ed è l’unico caso in cui non è coinvolto solo il coniuge, ma anche altri soggetti, come abbiamo chiarito sopra.